Avete assunto un apprendista?
RIVOLGETEVI ALLA EFOR
Efor srl è accreditato dalla Regione Abruzzo per la formazione degli apprendisti e provvederà a tutte le pratiche per l’assolvimento dell’obbligo formativo.
QUALE SERVIZIO OFFRIAMO?
- Definizione del PFI (Piano Formativo Individuale)
- Stesura del patto formativo e del contratto
- Formazione per il tutor aziendale gratuita in modalità e-learnig (ex D.M. 28/02/2000)
- Definizione del percorso formativo
- Formazione trasversale a scelta tra la modalità e-learning e aula.
- Certificazione di competenze;
- Attestati di frequenza
Che cos’è l’apprendistato?
L'apprendistato è un contratto di lavoro a finalità formativa. È un contratto utilizzato per favorire l’ingresso dei giovani nelle imprese e basato su un particolare scambio: l’impresa si impegna a “guidare” il giovane neo-assunto in un percorso graduale di acquisizione di una professionalità; in cambio riceve una riduzione del costo del lavoro, come effetto combinato di agevolazioni contributive e di una minore retribuzione che deve corrispondere al giovani. Per queste caratteristiche si presta particolarmente alle esigenze delle imprese che devono acquisire nuove risorse umane, facendole crescere progressivamente all’interno dell’impresa.
L’Apprendistato è uno strumento “antico”, con una lunga storia che risale al Medio Evo e che negli ultimi quindici anni è già stato oggetto di altre riforme. Il Nuovo Apprendistato come riformato dal Testo Unico conserva la finalità formativa del contratto proponendola in una chiave moderna, che vuole riconoscere e valorizzare le potenzialità formative delle imprese.
Il Nuovo Apprendistato si articola in tre tipologie, con denominazione e contenuti rinnovati:
- il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è la tipologia di apprendistato di gran lunga più nota e utilizzata. Consente di assumere giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni per una durata di tre anni (5 anni per alcune figure professionali artigiane);
- il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale consente di assumere anche i giovanissimi, dai 15 fino ai 25 anni. È un contratto che coniuga l’attività di formazione e lavoro con il conseguimento di un titolo di qualifica e/o diploma professionale, che ha riconoscimento a livello nazionale;
- il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è uno strumento molto ricco, che può essere usato per assumere giovani dai 18 ai 29 anni con molte finalità: per conseguire titoli di studio dell’istruzione secondaria (diplomi di maturità), dell’istruzione tecnica superiore (specializzazioni IFTS e certificazioni ITS), dell’università (laurea triennale e specialistica, master, dottorato); per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche; per promuovere l’ingresso di ricercatori nelle aziende.
Qual è la formazione che si deve fornire agli apprendisti?
Il percorso di formazione in apprendistato si svolge sia all’interno dell’impresa, sia all’esterno, sotto la responsabilità esclusiva dell'impresa o condivisa con altri soggetti a seconda della tipologia di contratto.
Sulla base di quanto previsto dal piano formativo individuale, l’impresa organizza il percorso di formazione tenendo conto delle indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva e in relazione alla tipologia di contratto:
- per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale i percorsi formativi prevedono un’attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata secondo le regolamentazioni regionali, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue;
- per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, le ore di formazione di base e trasversale previste, affidate alla regolamentazione regionale, sono 120 per l’intero triennio formativo. Il totale delle ore e la loro distribuzione dovrà tenere conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La formazione tecnico-professionale è invece disciplinata dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed è rimessa alla progettazione da parte delle imprese;
- per il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca la regolamentazione e la durata della formazione sono rimessi a singoli accordi regionali con le Università e le parti sociali, anche in relazione al titolo di studio da conseguire.
La formazione interna viene realizzata sulla base di un piano, che costituisce il progetto formativo di riferimento. Il piano identifica gli obiettivi che devono essere conseguiti al termine dell’apprendistato, grazie alla guida del tutor o del referente aziendale. Questi è un lavoratore esperto, in grado di “accompagnare” il giovane nel percorso di inserimento in azienda e nell’acquisizione delle competenze necessarie.
La formazione esterna consente di conseguire una parte degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale, grazie all’apporto di strutture formative specializzate. Tali strutture formative possono essere centri di formazione accreditati dalle Regioni o altre agenzie formative scelte dalle imprese. Per gli “apprendistati” collegati ai titoli di studio, possono essere Scuole o Università.
Le imprese che operano su più regioni possono applicare per i propri apprendisti la disciplina regionale relativa alla sede legale dell’impresa.
Quali sono gli obblighi per le imprese?
Per poter beneficiare delle agevolazioni contributive previste per il rapporto di apprendistato il datore di lavoro deve garantire all'apprendista la formazione prevista nel piano formativo individuale e la presenza di un tutor o referente aziendale.
Il tutor o referente aziendale è la persona che ha il compito di seguire l'apprendista, accompagnandolo nel suo inserimento in azienda e guidandolo nel percorso di crescita professionale.
In caso di mancata erogazione della formazione, il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%. La totale assenza della formazione può inoltre determinare la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.